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NOI PER TE, come volontari, dedicando il tempo che togliamo al nostro viaggiare
Ci era stato richiesto di evidenziare i sindaci anticamper nella cartina d’Italia e ci siamo riusciti.
Lo apprezzerai aprendo http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/per_regione/mappa.php.
Via via provvederemo ad aggiornarlo. Questa iniziativa non è per evitare i comuni che non rispettano la legge ma per averne conoscenza e fare attenzione.
Se vuoi approfondire e leggere le relazioni inerenti ogni sindaco anticamper puoi aprire http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php .
Abbiamo evidenziato in rosso anche i comuni anche dove il sindaco ha emanato un solo provvedimento illegittimo per limitare la sosta e/o la circolazione alle autocaravan perché, pur potendolo revocare al volo (visto che gli è stato richiesto di farlo con la dovuta documentazione), non vi ha provveduto. È quindi chiara la sua intenzione di proseguire a violare la legge. Non abbiamo evidenziato in verde i comuni dove, dopo l’intervento dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sono stati revocati i provvedimenti anticamper perché, quando la legge è applicata, dev’essere considerato normale.
Inoltre, è bene aver presente che se un sindaco allestisce un’area attrezzata per la sosta delle autocaravan, non è autorizzato per questo a emanare provvedimenti limitativi alla circolazione e/o sosta delle stesse.
È sempre bene ricordare che la presenza di autocaravan attiva due situazioni completamente diverse tra loro e da non confondere.

LA PRIMA SITUAZIONE è disciplinata da una legge dello STATOe riguarda la circolazione stradale (movimento e sosta) dell’autocaravan che, essendo regolamentata dal Codice della Strada, è un diritto oggettivo e soggettivo irrinunciabile. Dal 1991, in Italia, l’AUTOCARAVAN (erroneamente ancora oggi definita da molti CAMPER) è disciplinata per la circolazione stradale come un autoveicolo (prima la Legge 336/91 e poi il Codice della Strada, articolo 54). Ai sensi della legge, delle direttive interministeriali e dei reiterati interventi a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non si può escludere dalla circolazione le “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada), da una strada e/o parcheggio, e allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli.

LA SECONDA SITUAZIONE è disciplinata da norme localie riguarda l’allestimento da parte del comune e/o di privati di aree di sosta attrezzate per far fruire il territorio per più giorni alle famiglie in autocaravan, favorendo così il WELCOME o l’INCOMING. Per il comune è un'opportunità che non influisce sulla circolazione e sosta delle autocaravan. Il Codice della Strada NON consente che, una volta allestite tali aree, il sindaco possa vietare alle autocaravan la sosta al di fuori di esse. Così come la non esistenza delle stesse, sia preso a pretesto per vietare la sosta sul territorio comunale.

TU PER NOI

La tua iscrizione alla nostra Associazione è indispensabile, perché occorre sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie a ottenere la rimozione dei divieti e sbarre anticamper.
Anche la convinzione di non incontrare mai divieti e/o contravvenzioni è fallace, perché, prima o poi ci si sbatte contro. Si tratta di versare solo 35 euro all’anno versati per associarsi (circa 0,10 euro al giorno oppure 1/3 di un solo rifornimento di carburante, oltretutto recuperabile grazie agli sconti e promozioni riservati agli associati) che, se inviati da pochi equipaggi, non basterebbero nemmeno per acquisire, analizzare, intervenire e far revocare anche una sola ordinanza anticamper. Quindi, la tua partecipazione è importante, ma saremmo ancor più efficaci anche se solo ogni nostro associato riuscisse a far associare un altro camperista, spiegando che se incontra un divieto, una sbarra o una contravvenzione e si rivolge alla nostra Associazione, come tutti fanno visto che è l’unica che interviene, chiedendo la nostra solidarietà ma non si è mai associato portando il suo contributo, deve sapere che la solidarietà, perché non si traduca in “elemosina”, d’essere reciproca.

I 35 euro si possono versare sul conto corrente postale numero 25736505,
intestando a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
nella causale inserire: cognome e nome, targa autocaravan.
inviarci notizia del versamento via email a info@incamper.org
oppure con bonifico bancario
intestando a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
indirizzo: FIRENZE via San Niccolò 21
codice IBAN: IT08Y0521621501000000019144
codice fiscale: 92097020348
codice BIC: BPCVIT2S
nella causale inserire: cognome e nome, indirizzo e targa autocaravan

Inviaci notizia del versamento via email a info@incamper.org
Grazie per l’attenzione e a leggerti.
Isabella Cocolo, Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

 

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