file aggiornato al 2 novembre 2002

 

 

 

TENDALINO

 

PORTABICICLETTA

 

PORTAMOTO

 

 

 

Circolare prot. 1823/M360,

Roma 14 maggio 2002

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici

Direzione Generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

“Diversi Uffici provinciali hanno segnalato insistenti richieste di aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell’art. 78 del Codice della Strada, per l’applicazione di tende parasole lateralmente agli autocaravan, ad una altezza da terra superiore a 2,00 m. In merito si osserva quanto segue.

L’omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi è regolamentata dalla direttiva quadro 98/14/CF del 6 febbraio 1998, recepita con Decreto Ministeriale del 4 agosto 1998.

Tale direttiva, all’appendice 1, dell’allegato XI, annovera, tra le direttive obbligatorie per gli autocaravan, la direttiva 74/483/CE, concernente le sporgenze esterne dei veicoli a motore che, tuttavia, non si applica alle parti di superficie esterne dei veicoli al di sopra di 2,00 m. di altezza.

In assenza di una specifica regolamentazione europea, le tende parasole, installate lateralmente ad un’altezza superiore a 2,00 m., devono considerarsi parte del carico, della cui corretta sistemazione, ai sensi dell’articolo 164 del Codice della Strada, sono responsabili il conducente ed il proprietario del veicolo.

Per quanto sopra, non ricorre l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.” F.to Direttore Generale - Dr. Giorgio Berruti

 

 

Il consiglio

Premesso che

- l'autocaravan vede una limitata differenza tra tara e peso complessivo (critica se si prendono in esame detti valori per i singoli assi),

- sussistono responsabilità a carico del proprietario e del conducente,

si consiglia di far effettuare l'installazione da una officina specializzata che rilasci, insieme alla fattura, la descrizione dell’articolo, le misure, il peso, il tipo di costruzione, ecc.... nonchè la dichiarazione attestante la corretta esecuzione dei lavori.

Verificare nella polizza assicurativa del veicolo i massimali a copertura in caso di danni provocati a cose e/o persone per lo sgancio e/o l'ingombro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTABICICLETTE

 

CIRCOLARE, prot. n. 2522/4332-D.C. IV n. B103,

Roma 27 novembre 1998

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Direzione Generale M.C.T.C.

IV Direzione Centrale - Div. 43

Si premette che i portascì e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo della annotazione sulla Carta di Circolazione.

Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portascì, da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo di aggiornamento della Carta di Circolazione.

Ricade sulla responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.

Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla Circolare D.C. IV n. A083 del 16 settembre 1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli.

Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della Strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.

In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.

E' abrogata la Circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.

 

 

 

 

Il consiglio

Premesso che

- l'autocaravan vede una limitata differenza tra tara e peso complessivo (critica se si prendono in esame detti valori per i singoli assi),

- sussistono responsabilità a carico del proprietario e del conducente,

si consiglia di far effettuare l'installazione da una officina specializzata che rilasci, insieme alla fattura, la descrizione dell’articolo, le misure, il peso, il tipo di costruzione, ecc.... nonchè la dichiarazione attestante la corretta esecuzione dei lavori.

 

Verificare nella polizza assicurativa del veicolo i massimali a copertura in caso di danni provocati a cose e/o persone per lo sgancio e/o l'ingombro.

 

 

 

 

 

 

 

PORTAMOTO

 

Visto che la circolare recita: "Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa." risulta chiaro che non ha validità retroattiva, pertanto, i precedenti allestimenti a sbalzo annotati sulla Carta di Circolazione sono in regola.

A confermare la nostra analisi, la seguente circolare.

 

CIRCOLARE - prot. n. 1906/4120-B41

Roma 6 maggio 1999.

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Dipartimento dei Trasporti Terrestri

U. di G. Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre MOT2

Direttore dell’Unità di Gestione (dr. Ing. Tullio D’Ulisse)

Oggetto: Strutture portabici, portascì e portamotocicli applicate posteriormente a sbalzo. Chiarimenti e precisazioni.

A seguito ed a chiarimento di quanto disposto con la precedente circolare D.C.IV. N.B103 del 27 novembre 1998, si forniscono le seguenti precisazioni. L’applicazione della suddetta circolare non ha dato luogo a particolari problemi per quanto concerne le strutture portabiciclette e portascì che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, si conferma possono essere applicati sulle autovetture ed autocaravan senza incorrere nella violazione dell’articolo 78 del Codice della Strada, in quanto non è necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo. La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan.

La formulazione del penultimo capoverso della circolare B103 ha dato luogo ad interpretazioni eccessivamente restrittive, tali che alcuni Uffici provinciali hanno rifiutato la immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall’origine con una struttura portamotocicli, o non hanno portato a compimento pratiche che erano state accettate in data anteriore a quella di emanazione della circolare. E’ di tutta evidenza che la garanzia di stabilità e corretta installazione delle strutture in questione non può che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal Costruttore dell’autocaravan. E’ pertanto consentita la installazione, fin dall’origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di strutture portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. La installazione successiva alla immatricolazione viene consentita all’unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal Costruttore dell’autocaravan. Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un’officina dal medesimo autorizzata. La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell’autocaravan.

 

Il consiglio

La circolare ribadisce che solo i portamoto, applicati a sbalzo e regolarmente annotati sulla carta di circolazione, prima della emanazione della circolare prot. n. 2522/4332-D.C. IV n.B103, datata Roma 27 novembre 1998, possono superare le revisioni senza alcun problema.

Premesso che l'autocaravan vede una limitata differenza tra tara e peso complessivo

(critica se si prendono in esame detti valori per i singoli assi)

e viste le responsabilità poste a carico del proprietario e del conducente,

si consiglia di effettuare l'acquisto del portamoto e l'installazione del relativo gancio da una officina specializzata che rilasci, insieme alla fattura, la descrizione dell’articolo, le misure, il peso, il tipo di costruzione, ecc.... nonchè la dichiarazione attestante la corretta esecuzione dei lavori.

Verificare nella polizza assicurativa del veicolo i massimali a copertura in caso di danni provocati a cose e/o persone per lo sgancio e/o l'ingombro.